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Delibera n. 20 del 16.04.2009

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Reddito di cittadinanza III annualità: definizione di criteri ed indirizzi per l’istruttoria delle dichiarazioni difformi e delle osservazioni pervenute da parte dei beneficiari temporaneamente esclusi

L'Anno DUEMILANOVE, Addì 16 del Mese di aprile, alle ore 16.30, in Sant’Antimo, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale, si è riunito il Coordinamento Istituzionale, convocato nelle forme di legge.

Sono presenti:

Nr. d’ordCOGNOME E NOMEIN RAPPRESENTANZAPRESENTEASSENTE
1Piemonte FrancescoCOMUNE DI SANT’ANTIMO - capofilaX 
2Russo FrancescoCOMUNE DI FRATTAMAGGIORE X 
3Bilancio FiorellaCOMUNE DI GRUMO NEVANOX 
4Caso VincenzoCOMUNE DI FRATTAMINOREX 
5Pezzella PasqualeCOMUNE DI CASANDRINOX 
6Femiano MariaASL Napoli 3 X
Tot.  51

Presiede l’adunanza il Sindaco del Comune di Sant’Antimo, dr Francesco Piemonte.

Partecipa alla seduta il Coordinatore dell’Ufficio di Piano, dr Ivo Grillo.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull’argomento in oggetto.

IL COORDINAMENTO ISTITUZIONALE

Premesso:

  • che la Legge Regionale n. 2 del 19 febbraio 2004, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 8 del 23 febbraio 2004, ha istituito in via sperimentale la misura di sostegno al reddito denominata "reddito di cittadinanza", definendola "prestazione concernente un diritto sociale fondamentale";
  • che con il successivo Regolamento Consiliare n. 1/2004 la stessa Regione Campania ha disciplinato l’applicazione della suddetta legge;
  • che con successive Deliberazioni di Giunta Regionale sono stati forniti agli Ambiti Territoriali indicazioni per un’applicazione omogenea della misura su tutto il territorio campano e sono state stabilite le modalità di riparto dei fondi per il finanziamento della misura per la I, II e III annualità di sperimentazione del reddito di cittadinanza;
  • che, in esecuzione degli atti di cui sopra, l’Ambito N5 con Delibera di G.M. del Comune capofila n. 128 del 22.09.2006 ha approvato la graduatoria definitiva dei beneficiari del reddito di cittadinanza sul proprio territorio avviando l’erogazione della misura di sostegno al reddito;
  • che la Regione Campania ha stabilito con i propri atti di indirizzo che per le annualità di sperimentazione successive alla prima, fosse confermata la graduatoria di accesso al reddito di cittadinanza approvata in prima annualità in esecuzione dell’art. 6, comma 2 del citato regolamento 1/2004 in cui è previsto che i beneficiari del reddito di cittadinanza e delle misure collegate ne usufruiscono per l’intero periodo della sperimentazione, purché permangano i requisiti richiesti dalla legge;
  • che da ultimo con la Deliberazione di Giunta n. 1352 del 20/07/2007 recante indicazioni per la terza annualità di sperimentazione del reddito di cittadinanza e programmazione risorse per la quarta, la Regione Campania ha confermato tale principio, stabilendo nelle linee guida allegate al provvedimento, i requisiti per la conferma del beneficio in favore dei cittadini già beneficiari della misura per le annualità precedenti, ed in particolare il requisito reddituale per l’accesso, ovvero un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore nell’anno 2006 ad € 4.999,99, precisando quanto segue:
    "Non rilevano, ai fini della conferma del beneficio, eventuali variazioni del reddito del nucleo al disotto della soglia indicata. I nuclei che risultino possedere, a seguito del processo di conferma dei requisiti, un reddito non superiore alla soglia di € 4.999,99 devono essere confermati nel beneficio, fatto salvo il possesso degli altri requisiti richiesti."

Preso atto che l’Ambito N5 ha avviato le procedure di verifica del possesso dei requisiti da parte dei beneficiari nei primi mesi dell’anno, procedendo a liquidare nel mese corrente i ratei maturati del beneficio economico ai beneficiari già riconfermati ed avviando il contraddittorio previsto dall’ordinamento giuridico vigente con quei beneficiari nelle cui dichiarazioni, volte ad ottenere la riconferma della misura, erano state riscontrate difformità e/o errori a seguito dei controlli svolti dai funzionari comunali preposti;

Preso altresì atto che diversi cittadini hanno prodotto osservazioni e/o integrazioni alle dichiarazioni rese e della necessità, in ogni caso, di definire criteri unitari per la valutazione istruttoria degli errori riscontrati nelle dichiarazioni rese dai richiedenti al fine di giungere in tempi rapidi alla definizione della posizione di tali beneficiari:

Considerato quanto segue:

  • che sono beneficiari della misura del reddito di cittadinanza nuclei familiari che presentano condizioni di fragilità non solo economica, ma anche culturale e sociale in misura tale da favorire errori ed imprecisioni nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta della conferma del beneficio;
  • che, nonostante l’impegno profuso dai servizi sociali dei Comuni dell’Ambito, tali difficoltà, anche a causa del rapporto tra il numero degli utenti che accede quotidianamente ai servizi ed il numero degli operatori in organico, non è sempre contrastabile con un’attività di consulenza ed accompagnamento personalizzata;
  • che l’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/00 recita testualmente:
    "Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito."
  • che lo stesso regolamento adottato dall’Ambito N5 per "i controlli sulle dichiarazioni rese ai fini della misura sperimentale del reddito di cittadinanza e per l’istruzione dei ricorsi contro la graduatoria provvisoria" con Deliberazione di C.I. n. 15 del 21/03/2005 prevede, all’art. 3, quanto segue:
    "Qualora nel corso dei controlli siano rilevati errori e/o imprecisioni sanabili, i soggetti interessati sono invitati, dal Responsabile del Procedimento, ad integrare le dichiarazioni entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di invio della convocazione. Al fine di poter realizzare l’integrazione dell’elemento informativo errato od impreciso, se sanabile, il Responsabile del Procedimento deve verificare:
    • l’evidenza dell’errore;
    • la sua non incidenza effettiva sul procedimento in corso;
    • la possibilità di essere sanato dall’interessato con una dichiarazione integrativa."
  • che, di conseguenza, gli errori riscontrati nelle dichiarazioni rese dai beneficiari in fase di controllo sulla permanenza dei requisiti vanno valutati alla luce di tali principi, anche quando siano relativi alla composizione del nucleo familiare ed al reddito ISEE dello stesso, ammettendo la loro rettifica laddove non incidenti sui requisiti per l’ammissibilità al beneficio;
  • che, in particolare, gli errori riscontrati in merito all’indicazione del reddito complessivo del nucleo familiare dei beneficiari richiedenti, laddove dagli accertamenti compiuti dagli uffici questo non superi comunque la soglia di € 4.999,99, non possono comportare l’esclusione del richiedente dal beneficio, in quanto non incidenti sul procedimento né lesivi di interessi di terzi, dal momento che in III ann.tà di sperimentazione il reddito ISEE del nucleo familiare non determina spostamenti del beneficiario nella graduatoria di ammissione;

Ritenuto necessario dettare opportuni indirizzi ai Responsabili comunali della misura Reddito di Cittadinanza in merito all’istruttoria delle dichiarazioni difformi riscontrate in fase di verifica dei requisiti in capo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nonché delle osservazioni al riguardo pervenute;

Dopo ampio dibattito e confronto sulla problematica in argomento, all’unanimità dei voti, prescindendosi dai pareri di cui all’ex art. 49 TUEL 267/2000, in quanto atto di mero indirizzo;

DELIBERA

  1. DI DARE INDIRIZZO ai Responsabili comunali del Reddito di Cittadinanza, per il tramite del Coordinatore dell’Ufficio di Piano, di procedere nell’istruttoria delle dichiarazioni difformi riscontrate in fase di verifica dei requisiti in capo ai beneficiari del reddito di cittadinanza, nonché delle osservazioni al riguardo pervenute, attenendosi ai principi in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamati ed in particolare tenendo conto che:
    • gli errori riscontrati nelle dichiarazioni rese dai beneficiari in fase di controllo sulla permanenza dei requisiti, anche quando siano relativi alla composizione del nucleo familiare ed al reddito ISEE dello stesso, possono essere oggetto di rettifica, da parte dei richiedenti, laddove non incidenti sui requisiti per l’ammissibilità al beneficio;
    • gli errori riscontrati in merito all’indicazione del reddito complessivo del nucleo familiare dei beneficiari richiedenti, laddove dagli accertamenti compiuti dagli uffici questo non superi comunque la soglia di € 4.999,99, non possono comportare l’esclusione del richiedente dal beneficio, in quanto non incidenti sul procedimento né lesivi di interessi di terzi, dal momento che in III ann.tà di sperimentazione il reddito ISEE del nucleo familiare non determina spostamenti del beneficiario nella graduatoria di ammissione.
  2. DI DARE ALTRESI’ INDIRIZZO ai Responsabili comunali del Reddito di Cittadinanza di procedere sulla base di tali indicazioni alla definizione della posizione dei beneficiari sospesi o provvisoriamente esclusi dalla liquidazione del I semestre III annualità della misura, provvedendo a trasmettere, al termine dei lavori, all’Ufficio di Piano gli elenchi definitivi dei beneficiari confermati ed esclusi al fine dell’adozione degli atti consequenziali.
  3. RENDERE IL PRESENTE ATTO, per l’urgenza, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo. 267/00, mediante palese e separata votazione.
IL PRESIDENTE
(dr. Francesco Piemonte)
IL COORDINATORE DELL’UFFICIO DI PIANO
(dr. Ivo Grillo)

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